Scheda pratica - Certificato casellario per pubbliche amministrazioni - CERPA Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. Può avvenire per: tramite: Come si accede al sistema Presupposto per accedere al sistema è l’aver sottoscritto una convenzione con il Ministero della giustizia (cfr. "schema di convenzione-tipo"). Considerati i molteplici dipartimenti ed articolazioni territoriali dei vari Ministeri, data in particolare la numerosità sul territorio di istituti scolastici pubblici /parificati di ogni ordine e grado, di comandi provinciali o regionali delle forze di polizia, di aziende/società comunali/provinciali/regionali, si sottoscriveranno convenzioni uniche con i vari Ministeri, con ANCI, con le Provincie e le Regioni, cui le singole unità periferiche poi aderiranno. Esigenze certificative delle PA in qualità di stazioni appaltanti. Grazie ad un'unica convenzione stipulata in data 28 marzo 2013 con l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP ora ANAC) tutte le esigenze certificative delle pubbliche amministrazioni legate alla verifica dei requisiti ex articolo 38 del codice dei contratti saranno soddisfatte non con l’accesso diretto al SIC ma per il tramite del sistema AVCpass disponibile sul sito internet della soppressa Autorità, cui bisognerà prima accreditarsi secondo le modalità previste nella delibera AVCpass. Verifica contrassegno elettronico (Glifo) apposto sui certificati rilasciati con il sistema CERPA/massive Tramite apposito software è possibile verificare l’autenticità ed integrità del documento informatico contenuto nel contrassegno generato elettronicamente (glifo) presente, ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, sui certificati prodotti in pdf dal sistema CERPA/Massive, una volta stampati. Regime transitorio Per informazioni rivolgersi all’help desk del Casellario: 06 97996200 nota 1 - per la previsione di cui all’art.1 del decreto 12 giugno 2014, cosi come prorogata dal decreto 17 giugno 2016, il regime transitorio ha durata fino al 30 giugno 2017. aggiornamento: 20 dicembre 2016 Che cos’è un “servizio di cooperazione tra sistemi”? E’ un servizio che consente l'interscambio automatico di informazioni tra sistemi informatici. Nel caso specifico tra il sistema del casellario e quello dell’amministrazione/gestore di pubblico servizio richiedente. Lo scambio tra le amministrazioni cooperanti avviene tramite porte di dominio qualificate. Che cos’è la posta elettronica certificata (PEC)? E’ un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Qual è l’iter procedurale per una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio interessato alla stipula di una convenzione per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario? L’amministrazione o gestore di pubblico servizio interessato deve inviare la richiesta di accesso e la scheda informativa per l’attivazione (allegato C del decreto 5 dicembre 2012, in www.giustizia.it/Come fare per/Certificati/ Scheda pratica Certificati casellario per pubbliche amministrazioni – CERPA) ed attendere risposta dall'Ufficio centrale del casellario. Quale è l’indirizzo e la modalità di invio della richiesta di accesso al SIC e della scheda attivazione CERPA? La richiesta di accesso al SIC va inviata per PEC all’Ufficio centrale del casellario, all'indirizzo
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così come stabilito dall’articolo 47 del dlgs 7-3-2005 Codice dell’amministrazione digitale. Quali sono i tempi e le modalità di attivazione? I tempi sono strettamente connessi alla stipula della convenzione. Che vuol dire dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate (art. 1, c5 decreto dirigenziale 5 dicembre 2012)? In coerenza con i principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali i soggetti pubblici possono trattare dati giudiziari solo se autorizzati da espressa disposizione di legge o da atto di natura regolamentare, i certificati del casellario, che saranno rilasciati alle pubbliche amministrazioni in virtù delle convenzioni stipulate con le stesse, dovranno riportare i riferimenti alle sole eventuali condanne o altri provvedimenti giudiziari significativi ai fini istituzionali dell'amministrazione richiedente, perseguiti nei singoli procedimenti amministrativi. La pubblica amministrazione deve motivare la richiesta del certificato? Si, nel momento della compilazione dell’allegato C al decreto dirigenziale 5/12/2012 le amministrazioni interessate devono indicare i procedimenti amministrativi di competenza per i quali necessitano dei certificati e ne devono indicare i riferimenti normativi che prevedono la richiesta degli stessi. Come devono essere compilate le parti H, I ed L della scheda? Nella parte H va indicato il motivo per cui si vuole accedere al servizio? Nella parte H va specificato il motivo o finalità per cui si accede al servizio ed elencati i procedimenti amministrativi in relazione ai quali si devono acquisire i certificati del casellario Secondo quale criterio si deve optare per la richiesta via PEC o mediante cooperazione applicativa? La scelta della modalità di accesso al sistema informativo del casellario va operata in considerazione del volume di certificati richiesti all’anno: se questo è considerevole (nell’ordine di migliaia) si dovrà optare per il servizio di cooperazione applicativa, sempre che si sia forniti di porta di dominio qualificata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012. Altrimenti si opterà per l’accesso tramite PEC, seguendo le regole tecniche di cui all’allegato B del già citato decreto dirigenziale. Cosa devono fare le pubbliche amministrazioni che non hanno ancora sottoscritto la convenzione? Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non hanno sottoscritto ancora la convenzione continueranno a richiedere i certificati presso gli uffici locali del casellario giudiziale, che li rilasceranno secondo le modalità di cui ai comma 2 e 5 dell’articolo 16 del decreto dirigenziale 5.12.2012. Chi deve firmare la convenzione, il sindaco o un dirigente d’ufficio? Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato. Il servizio di consultazione diretta del sistema mediante il servizio in cooperazione applicativa è già esposto? Il servizio in cooperazione applicativa viene esposto alle amministrazioni richiedenti che abbiano operato le configurazioni necessarie di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012. Si può accedere direttamente via web? Non direttamente, ma a seconda della modalità di accesso prescelta: a) cooperazione applicativa; b) posta elettronica certificata. Se si opta per la modalità: sub a) è necessario essere dotati di una porta di dominio qualificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato A del decreto 5 dicembre 2012; sub b) è necessario dotarsi di casella di posta elettronica certificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato B del decreto 5 dicembre 2012. Quante persone possono essere abilitate? Ciascuno deve avere una propria utenza o l’utenza è dell’Ufficio? Non esiste un limite sul numero di persone. L’utenza è strettamente personale. Attraverso Cerpa è possibile richiedere anche il certificato dei carichi pendenti? Attualmente non è ancora possibile richiedere il certificato dei carichi pendenti attraverso CERPA, in quanto non è stata costituita la relativa banca dati nazionale. Modelli da utilizzare presso tutte le Procure della Repubblica per richiedere i certificati: |